Ministero della Salute
Covid-19, il nuovo documento dell'ISS sui DPI
L’Istituto superiore di sanità ha pubblicato un aggiornamento del documento con le indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale durante l’assistenza ai pazienti. Le indicazioni in esso contenute sono state approvate dal Comitato Tecnico Scientifico attivo presso la Protezione Civile e recepite dal Ministero della Salute.
L’ISS sottolinea che le raccomandazioni fornite sono basate sulle evidenze scientifiche attualmente disponibili a tutela della salute dei lavoratori e dei pazienti e degli orientamenti delle più autorevoli organizzazioni internazionali.
In particolare il documento indica quali sono i dispositivi di protezione (guanti, mascherine, camici o occhiali) nei principali contesti in cui si trovano gli operatori sanitari che entrano in contatto con i pazienti affetti da Covid-19 raccomandando l’uso delle mascherine con filtranti facciali (FFP2 e FFP3) in tutte le occasioni a rischio.
L’ISS sottolinea anche che le indicazioni fornite devono trovare una declinazione a livello locale, tenendo conto anche dei contesti organizzativi ed assistenziali delle specifiche caratteristiche individuali di rischio degli operatori.
“Queste indicazioni sono improntate al principio di precauzione per garantire la salute e la sicurezza di tutti gli operatori sanitari – spiega il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro –. Nella situazione attuale caratterizzata talora da criticità sui DPI, si è ritenuto necessario, in coerenza con le strategie adottate anche da altre agenzie internazionali, fornire indicazioni che, in base alle sopra citate evidenze, suggerissero criteri di priorità per gli operatori a più elevato rischio professionale”.
#CiStoDentro l’iniziativa per genitori e bambini del Ministero della Salute
#CiStoDentro è l’iniziativa per genitori e bambini che in queste ore stanno contribuendo ad osservare scrupolosamente le regole per il contenimento dell’emergenza sanitaria legata all'epidemia del coronavirus Covid-19. Tra queste, la prima regola è "stare in casa": "stare dentro".
Nella sezione, consultabile all’interno del sito del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le famiglie potranno leggere consigli, informarsi anche ponendo quesiti adatti ai più piccoli, guardare video in diretta, spedire ad una mail dedicata i disegni, gli elaborati e i racconti che riguardano le esperienze quotidiane del loro starci dentro.
Ogni giovedì sarà realizzata #CiStoDentro Live, un'intervista in diretta. Prima ospite la Ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti.
"L’emergenza sanitaria che stiamo affrontando - ha spiegato la Ministra - ha richiesto a ciascuno di noi, grandi e piccoli, di riscoprirci e di riscoprire luoghi, relazioni e il nostro modo di viverli. È per questo che abbiamo pensato al progetto #CiStoDentro, con l’obiettivo di offrire alle famiglie uno strumento in più in questi giorni in cui dobbiamo stare a casa. È l’occasione per sperimentare nuove idee, per scoprire nuove attività, libri e giochi. Un aiuto pensato per genitori e figli, ma soprattutto una possibilità ulteriore di condivisione di esperienze in famiglia e nella nostra comunità”.
Tutte le informazioni sull'iniziativa sul sito dedicato.
Come vivi queste giornate? Cosa fai per trovare il buon umore? Quale sarà la prima cosa che farai quando potrai uscire di casa? A chi vorresti mandare un grande abbraccio? Raccontaci come #CiStaiDentro con un video, un racconto o un disegno. Invia un'email a cistodentro@governo.it.
Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo
Anziani
1. E’ vero che gli anziani sono i più colpiti dal nuovo coronavirus?
I dati statistici indicano che finora le persone over 65 si sono ammalate di più di quelle più giovani e che la sintomatologia è stata più grave. Questo probabilmente è dovuto al fatto che le persone anziane spesso convivono con più patologie contemporaneamente (ad esempio ipertensione, diabete, etc) e contrarre l’infezione da nuovo coronavirus può determinare in loro uno squilibrio generale che può portare a conseguenze più serie che nel resto della popolazione.
2. Ho bisogno di farmaci e non posso uscire: a chi posso rivolgermi?
E’ stato attivato sul territorio un servizio di assistenza per le persone fragili. Per il servizio di consegna dei farmaci a domicilio si può contattare il numero verde 800 06 55 10 (attivo h24, 7 giorni su 7), che a sua volta contatta il comitato della Croce rossa più vicino. I volontari, riconoscibili in uniforme, ritirano la ricetta presso lo studio medico o acquisiscono il numero NRE e il codice fiscale del destinatario e si recano in farmacia. I medicinali vengono poi consegnati in busta chiusa all’utente, che provvede a corrispondere l’eventuale costo del medicinale anticipato al farmacista dai volontari. Il servizio è completamente gratuito. Attraverso la consegna a domicilio è inoltre possibile richiedere lo scontrino fiscale da utilizzare per le detrazioni fiscali.
3. Abito da sola e sono anziana come posso fare per avere la spesa a domicilio?
Per le persone anziane sole e per le persone immunodepresse è stato attivato un servizio di spesa a domicilio. Per usufruirne basta contattare il numero verde 800 06 55 10.
4. A chi mi posso rivolgere per avere informazioni sui comportamenti corretti da seguire e l’iter da rispettare in caso avessi avuto un contatto con persone positive?
Puoi chiamare il numero verde 800 06 55 10 attivato per l’assistenza alle persone fragili. Gli operatori rispondono anche per informazioni sui comportamenti corretti da rispettare e l’iter da seguire in caso di contatto stretto con soggetti positivi. Le richieste prevedono l’intervento dei medici per una prima assistenza telefonica e per l’attivazione delle strutture ospedaliere. È disponibile un servizio di supporto psicologico per affrontare le emozioni durante il momento difficile di questa emergenza. Il ministero della Salute, inoltre, ha attivato il numero gratuito di pubblica utilità 1500 dove operatori sanitari rispondono alle domande dei cittadini.
5. Ho più di 65 anni, cosa posso fare per proteggermi dall’infezione da nuovo coronavirus?
Le persone anziane devono seguire le misure di protezione personale raccomandate dal ministero della Salute e dall’OMS per tutta la popolazione:
restare a casa, uscire di casa solo per motivi di salute e necessità (vedi misure di contenimento)
lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica per almeno 40 - 60 secondi
rispettare la misura di distanziamento sociale dalle altre persone: significa stare lontani almeno 1 metro dalle altre persone
evitare abbracci e strette di mano
evitare il contatto ravvicinato (cioè distanza inferiore ad 1 metro) con persone, anche familiari, che soffrono di infezioni respiratorie acute
arieggiare gli ambienti in cui si soggiorna
curare la pulizia delle superfici: i pavimenti possono essere lavati con soluzioni a base di cloro allo 0,1% (va bene anche la comune candeggina opportunamente diluita); le altre superfici, come tavoli, scrivanie, etc. possono essere pulite con soluzioni a base di cloro allo 0,1% oppure a base di alcol in percentuale di almeno il 70%
6. Prendo più farmaci per curare malattie croniche, questo mi rende più debole e più esposta al rischio di prendere l’infezione da nuovo coronavirus? Devo sospendere la mia terapia?
I farmaci per la cura delle patologie croniche di cui si è affetti sono importanti per tenere sotto controllo sintomi e malattia, quindi non vanno sospesi salvo diversa indicazione del medico curante.
7. Soffro di ipertensione e sono in cura con ACE inibitori e sartani: è vero che se mi infetto con il nuovo coronavirus questi farmaci peggiorano la gravità della malattia COVID-19?
Non esistono evidenze scientifiche che stabiliscano una correlazione tra l’impiego di farmaci anti-ipertensivi e il peggioramento del decorso della malattia da COVID-19. Pertanto, in base alle conoscenze attuali, si raccomanda di non modificare le terapie in atto e di rivolgersi al proprio medico curante per qualsiasi dubbio.
8. Per curare e diminuire  i dolori articolari il medico mi ha prescritto dei farmaci anti infiammatori non steroidei (es. ibuprofene): è vero che peggiorano la malattia COVID-19?
Attualmente non ci sono evidenze scientifiche che stabiliscano una correlazione tra l’impiego d'ibuprofene e il peggioramento del decorso della malattia da COVID-19. Quindi, in base alle conoscenze attuali, si raccomanda di non modificare le terapie in atto e di rivolgersi al proprio medico curante per qualsiasi dubbio.
9. Ho fatto il vaccino antipneumococcico, sono immune dall’infezione da nuovo coronavirus?
Il vaccino antipneumococcico previene la polmonite da pneumococco, ma attualmente non esistono evidenze che abbia un ruolo nella prevenzione dell’infezione da nuovo coronavirus.
10. Il vaccino contro l’influenza stagionale mi protegge anche dal nuovo coronavirus?
No, il nuovo coronavirus e il virus dell’influenza stagionale sono due virus diversi. Il vaccino contro i ceppi di influenza stagionale non è quindi efficace contro il virus che determina la malattia COVID-19.
Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo
SPOSTAMENTI
Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.
Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare? È previsto il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.
Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5? In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.
Posso muovermi in città?I divieti e le raccomandazioni valgono anche per gli spostamenti all’interno del proprio comune, ivi comprese le regole dettate per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro o di salute ovvero di necessità, nonché per il rientro alla propria abitazione.
Recarsi in una delle qualsiasi attività commerciali rimaste aperte costituisce una motivazione valida per gli spostamenti? Sì, ma alle condizioni specificate con la risposta alla domanda n. 1, e dunque per assolvere a una necessità della vita quotidiana dell’interessato (o del suo nucleo familiare) o per motivi di salute. Pertanto lo spostamento, in caso di eventuali controlli, dovrà essere giustificato nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione e dovrà sempre rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.
È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili? Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.
È possibile fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita? Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si ha la residenza o il domicilio sono vietati. È possibile spostarsi in altri Comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. Laddove quindi il Comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel Comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.
Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari? Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal Dpcm 11 marzo 2020, la cui lista è disponibile a questo link (allegato 1 e allegato 2).
Le edicole sono aperte, ma posso andare a comprare un giornale o un periodico o rischio una sanzione? L'acquisto dei quotidiani e dei periodici è ritenuto una “necessità”, quindi anche gli spostamenti da e per le edicole, che li vendono.
Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell'ambito della gestione dell'emergenza? Sì, il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana).
Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”? È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”? In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa o fruire di ferie o congedi.
Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi? No, a meno che il rientro non sia un’assoluta urgenza o non sia motivato da ragioni di lavoro o di salute. È considerata un’assoluta urgenza il rientro a casa propria di chi non ha un’abitazione nel comune dove si trovava a titolo temporaneo (ad esempio per lavoro) il 22 marzo. Non è invece consentito alcuno spostamento dei lavoratori nelle attività temporaneamente sospese o di chi attualmente è in lavoro agile.
È possibile raggiungere la seconda casa? No. È vietato trasferirsi o spostarsi, con qualsiasi mezzo, in un Comune diverso da quello in cui ci si trovava alla data del 22 marzo, salvo che per comprovate esigenze lavorative o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. Anche all’interno del Comune gli spostamenti sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. L’accesso alla seconda casa può essere consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.
Posso andare a fare visita o a mangiare dai parenti? No, non è uno spostamento necessario e, quindi, non rientra tra gli spostamenti ammessi dal decreto.
Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti? Sì, è una condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli? Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.
È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro? Ciò è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ma si sottolinea che ciò è fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. È quindi assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.
Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo? Consultare la Faq corrispondente nella sezione "Turismo".
È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti? Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni Comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.
Posso uscire con il mio animale da compagnia? Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.
Si possono portare gli animali domestici dal veterinario? Sì, per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati. Visite veterinarie necessarie e non procrastinabili possono avvenire solo su prenotazione degli appuntamenti e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza di clienti in attesa nei locali. Il professionista e il personale addetto dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina).
Si può uscire per fare una passeggiata? Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Inoltre è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove l’agente operante ne faccia richiesta. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone.
È consentito fare attività motoria? L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Sono sempre vietati gli assembramenti.
L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito? No. L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici è vietato.
Posso utilizzare la bicicletta? L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità (consultare l’allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020). È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto nella prossimità di casa propria. In ogni circostanza deve comunque essere osservata una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Quanti passeggeri possono viaggiare in automobile? Si può andare in due in moto? Le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro. Non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro. Questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi.
Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto delle restrizioni agli spostamenti delle persone? Consultare la Faq corrispondente nella sezione "Violazioni e sanzioni".
È consentito spostarsi per raggiungere un'azienda o un cantiere, anche se l'attività d'impresa è stata chiusa o sospesa? Solo per urgenze e, comunque, solo per esigenze sopravvenute o impreviste, giacché le altre devono essere state già risolte entro il termine assegnato dall’articolo 2 del DPCM del 22 marzo 2020. È comunque consentito spostarsi solo per necessità lavorative per far fronte a urgenze non differibili di messa in sicurezza, anche in cantiere, e ciò negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro.
Come si devono comportare i transfrontalieri? I lavoratori transfrontalieri potranno entrare e uscire, sia con mezzi privati che con il trasporto pubblico, dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, compresa l’autocertificazione ovvero altra documentazione comprovante rapporti di lavoro nello Stato confinante (vedi faq precedenti).
Quali sono le regole per gli spostamenti da e per l'estero? Faq in aggiornamento. Per informazioni urgenti si consiglia di consultare il sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Sono in rientro dall’estero. Posso chiedere ad una persona di venirmi a prendere in macchina all’aeroporto, alla stazione ferroviaria o al porto di arrivo? Sì, ma è consentito ad una sola persona convivente o coabitante nello stesso domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di protezione. Lo spostamento in questione rientra tra le fattispecie di “assoluta urgenza”, che dovrà essere autocertificato con il modulo messo a disposizione dal Ministero dell’Interno, compilato in tutte le sue parti, indicando, in particolare, il tragitto percorso e il domicilio ove la persona si reca. Resta fermo l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione, per la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario, nonché l’obbligo di segnalare con tempestività l’eventuale insorgenza di sintomi da COVID-19 all’autorità sanitaria.
Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani? Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti o che intendono entrare nel territorio italiano o uscire dallo stesso, a prescindere dalla loro nazionalità.
Attenzione: pagina in aggiornamento in seguito all'entrata in vigore del Dpcm 22 marzo 2020 (il cui allegato 1 è stato modificato dal Dm 25 marzo 2020)
Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo
CERIMONIE, EVENTI E ATTIVITÀ RICREATIVE
Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli? Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).
Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura? Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale.
I Circoli ricreativi per persone anziane restano aperti? No, le attività ricreative dedicate alle persone anziane autosufficienti sono sospese.
Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono celebrare messe o altri riti religiosi? Sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica.
Sono consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro.
Sono consentite le tumulazioni e le sepolture? Sì, sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro ed evitando ogni forma di assembramento. Il dpcm dell’11 marzo espressamente consente i servizi di pompe funebri e le attività connesse.
Attenzione: pagina in aggiornamento in seguito all'entrata in vigore del Dpcm 22 marzo 2020 (il cui allegato 1 è stato modificato dal Dm 25 marzo 2020)
Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI
Gli studi privati devono restare chiusi? No, non è prevista in generale la chiusura delle attività professionali. In ogni caso, è fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
Le strutture sanitarie private, ivi compresi gli studi e le cliniche odontoiatriche, possono continuare ad operare e a erogare i propri servizi? Sì, ma esclusivamente per le prestazioni che i professionisti giudichino non rinviabili e sempre previo appuntamento, per evitare la permanenza nelle sale d'attesa. I professionisti e gli operatori si attengono scrupolosamente ai protocolli di sicurezza anti-contagio, garantiscono l'accesso di un solo paziente per volta e sono tenuti ad avvalersi di strumenti di protezione individuale.
Sono incluse nella sospensione le attività dei call center? No. Tuttavia si raccomanda il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile e resta fermo il rispetto delle misure di prevenzione e di protezione indicate dalle competenti autorità sanitarie e di protezione civile.
Società di spedizioni e agenzie di operazioni doganali chiudono? Un'azienda che consegna pacchi e fa logistica chiude, non essendo un'attività produttiva? No, non è prevista la chiusura per questo tipo di attività. È comunque fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
I soggetti che svolgono attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane, possono continuare la propria attività? Sì. L’attività può continuare ad essere espletata laddove posta in essere direttamente da un operatore economico esercente anche attività di trasporto di merci o di persone (attività espressamente autorizzata dall’Allegato 1 e qualificabile come servizio essenziale di cui alla lettera e) dell’articolo 1, comma 1, del Dpcm del 22 marzo 2020). Laddove l’attività venga invece espletata da un operatore economico diverso da quello esercente l’attività di trasporto, essa è autorizzata in quanto qualificabile come funzionale ad assicurare la continuità dell’attività di trasporto medesima, fermo restando l'obbligazione di comunicazione al Prefetto.
Le attività di noleggio di auto, veicoli e furgoni (anche collegati alla filiera alimentare) rientrano tra quelle sospese? No, possono proseguire, sempre nel rispetto delle prescrizioni stabilite per il contenimento e il contrasto alla diffusione del COVID-19. Naturalmente, per l’utilizzatore del veicolo preso a noleggio valgono le stesse regole previste per gli spostamenti (v. faq spostamenti).
Le autoscuole e gli studi di consulenza automobilistica sono considerati soggetti che svolgono attività assimilabile ai “servizi assicurativi”? Possono quindi proseguire le proprie attività? Le autoscuole devono sospendere l'attività formativa, eccetto quella a distanza. Possono continuare a svolgere le altre attività (servizi di agenzia, di assicurazione e simili). Anche gli studi di consulenza automobilistica possono continuare a svolgere la propria attività, inclusa quella di tipo assicurativo.
Le agenzie immobiliari sono da considerare servizio necessario? Le agenzie immobiliari non sono un servizio essenziale e devono quindi sospendere le proprie attività.
Sono consentite anche attività collegate a quelle essenziali? (Per esempio, un commercialista esterno che lavora per una ditta di trasporti) Le attività professionali non sono soggette alla sospensione. Di conseguenza, un commercialista può lavorare per una società di trasporti come per qualsiasi altro cliente. È comunque fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
Le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio, devono essere sospese se svolte nella forma di impresa? Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell’attività non la forma con cui la stessa si esercita. Peraltro, in termini più generali, la chiara dizione del Dpcm del 22 marzo 2020 non può trovare ostacolo nell’eventuale lacuna del suo allegato. Inoltre, l’articolo 1, lett. c) prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali, fatta eccezione per le assemblee di condominio, per le quali si può consultare l’apposita faq).
È possibile far fare lavori urgenti di riparazione nella propria abitazione principale? È possibile esclusivamente nel caso in cui i lavori di riparazione siano effettivamente indispensabili.
Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se conviventi? Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è infatti ricompresa nell’allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020, codice ATECO 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico.
L’elenco delle attività inerenti i servizi alla persona consentite di cui all’allegato 2 è tassativo?Sì, l’elenco dei servizi consentiti è tassativo.
È consentito all’imprenditore o a un suo preciso delegato accedere a un'azienda o a un cantiere chiuso, per verificare lo stato dei beni o per per motivi di sicurezza? È consentito nel caso di eventuali sopralluoghi indifferibili, finalizzati ad accertare la regolarità del funzionamento di alcune attrezzature o apparecchiature rimaste “accese”, ovvero “sotto pressione” (come gli impianti idraulici) o in altre situazioni simili, e ciò per evitare danni maggiori.
È stata resa critica la figura del manutentore per il mantenimento in funzione dei beni aziendali. Pacifico quando esso è esterno, ma se è un dipendente a occuparsene? Come ci si comporta? Se tali funzioni sono svolte da personale interno all’azienda, ciò deve risultare da documentazione interna (ad esempio nel DVR), anche perché il manutentore interno dovrà essere altresì in possesso della necessaria formazione e addestramento specifico. Qualora dovesse recarsi in azienda per esigenze indifferibili, sarebbe opportuno che tali elementi specifici risultino dall’autocertificazione appositamente predisposta.
Le filiere critiche ora si riferiscono al sistema Italia. Se un'attività non critica sta realizzando beni per un ente critico europeo (es. ospedali) può tenere aperto?Per la produzione, valgono le regole nazionali: quello che si può produrre per il mercato nazionale si può produrre per l'estero. La filiera a monte (materie prime e semilavorati, servizi accessori) e a valle (commercializzazione e trasporto) si può trovare in 3 circostanze: sta nei codici Ateco permessi (ad esempio trasporto o produzione di prodotti chimici) o è produzione a ciclo continuo: può continuare liberamente; non sta nei codici Ateco ma sta producendo beni per la filiera “garantita”: può continuare limitatamente a tale ambito, previa dichiarazione al prefetto e finché non sopravvenga, eventualmente, una diversa valutazione sul punto di quest’ultimo; non sta nei codici Ateco permessi: se deve continuare a produrre, può chiedere deroga solo ai sensi del precedente n. 2. Naturalmente, se ci sono altre attività che possono essere svolte in smart working o a distanza, possono continuare.
La mia attività prevalente non rientra tra i codici ATECO indicati ma, invece, vi rientra il codice ATECO di una delle mie attività secondarie, per la quale, pertanto, posso continuare ad operare. Devo preventivamente darne comunicazione al Prefetto? No, la comunicazione al Prefetto non è necessaria in quanto l’attività ricade tra quelle essenziali riportate nell’allegato. Tale comunicazione è invece richiesta per continuare a svolgere una attività non ricompresa fra i codici Ateco indicati nell’allegato, ove se ne assuma la necessità per la continuità di una delle filiere prioritariamente e assolutamente garantite, ed è appunto sulla verifica di tale necessità che dovrà appuntarsi il controllo prefettizio.
Un’impresa che svolge un’attività indicata nell’allegato ovvero che eroga servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero che produce, trasporta, commercializza o consegna farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi medico-chirurgici o prodotti agricoli e alimentari può operare nei confronti di un cliente straniero? Sì. Avendo l’emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del Dpcm del 22 marzo 2020, e non essendoci nel Dpcm stesso limiti territoriali alle attività essenziali, comprese quelle necessarie a fronteggiare l’emergenza di cui all’art. 1, co. 1, lett. f) del Dpcm e ai servizi essenziali e di pubblica utilità appare corretto ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri.
Un’impresa che svolge un’attività funzionale può operare nei confronti di un cliente straniero? Sì. Avendo l’emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del Dpcm del 22 marzo 2020, e non essendoci nel Dpcm stesso limiti territoriali alle attività funzionali, appare ragionevole ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sa italiani, che stranieri.
Le attività di produzione di prodotti cosmetici e per l'igiene personale possono proseguire?Si, tali attività possono proseguire, in quanto finalizzate alla commercializzazione di prodotti per l’igiene personale.
Il Dpcm del 22/03/2020 all’art.1, comma 1, lettera a prevede che "Le attività professionali non sono sospese…". E dunque, ad esempio, l’attività professionale di amministratore di condominio, codice ATECO 68.32.00 non è soggetta a sospensione mentre lo è l’attività, sempre relativa all’amministrazione di condominii ed immobili, se svolta nella forma di impresa? No, l'attività non è comunque soggetta a sospensione. Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell’attività non la forma con cui la stessa si esercita. Peraltro, in termini più generali, la chiara dizione del Dpcm del 22 marzo 2020 non può trovare ostacolo nell’eventuale lacuna del suo allegato. Inoltre, l’articolo 1, lett. c) prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali, fatta eccezione per le assemblee di condominio che devono tenersi con strumenti telematici o comunque in locali dove sia garantito il rispetto delle distanze interpersonali, onde evitare fenomeni di assembramento).
Attenzione: pagina in aggiornamento in seguito all'entrata in vigore del Dpcm 22 marzo 2020 (il cui allegato 1 è stato modificato dal Dm 25 marzo 2020)
Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo
PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI
Le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti l'acquisto anche di beni diversi come, ad esempio, abbigliamento, calzature, articoli sportivi, articoli di cancelleria, giocattoli, etc.?No. Non è consentita la vendita di prodotti diversi rispetto a quelli elencati nelle categorie merceologiche espressamente indicate di cui all’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020, per come comunque integrato dall’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020. Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari), può esercitare esclusivamente l'attività di vendita dei predetti generi alimentari o di prima necessità ed è, comunque, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l'accesso a scaffali o corsie in cui siano esposti beni diversi dai predetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo.
Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati?No, non c'è più la differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né quella tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. Pertanto, anche i supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, così come tutti gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alle vendita di prodotti di cui all’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020, per come comunque integrato dall’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all'aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l'attività di vendita di generi alimentari, nonché, ai sensi del Dpcm del 22 marzo 2020, di ogni prodotto agricolo. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.
I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (i prodotti di prima necessità sono elencati nell’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020).
È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di prodotti la cui produzione è ancora consentita (dall’allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020), ma che non sono elencati nell’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020?No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020, salvo quanto espressamente previsto, evidentemente in via integrativa, dall’articolo 1, comma 1, lettera f), del Dpcm 22 marzo 2020. La produzione di prodotti, autorizzata ai sensi dell’allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020 (aggiornato dal Dm 25 marzo 2020) non ne autorizza la vendita al dettaglio. Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).
Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l’attività di vendita?Sì, l’attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuata online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020, ancora vigente, nonché dell’inclusione dei codici Ateco dei servizi postali, vettori e corrieri tra quelli eccettuati dalla chiusura dell’attività.
Le officine meccaniche per autoveicoli, biciclette e motocicli possono continuare a svolgere la propria attività?Sì, le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) possono continuare a svolgere la loro attività in quanto considerate essenziali alle esigenze della collettività. Allo stesso modo sono autorizzate le attività connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio. Tuttavia, al fine di evitare il contagio, l’attività deve essere svolta con le seguenti precauzioni: a) limitare il contatto con i clienti e adottare le necessarie precauzioni sanitarie (rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione); b) favorire, ove possibile, l’attività di vendita per corrispondenza e via internet di parti e accessori di ricambio.
Sono un rivenditore di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione ed esercito l’attività di vendita un piccolo esercizio di vicinato. Quale regime si applica alla mia categoria? Le rivendite di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione rientrano tra le categorie di esercizi esclusi dall’obbligo di sospensione e/o chiusura rientrando nella definizione di vendita di prodotti per fumatori. La vendita è consentita sia se effettuata in tabaccherie ordinarie sia se effettuata in esercizi di vicinato diversi dalla tabaccherie, a condizione che si tratti di esercizi specializzati nella vendita esclusiva di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione.
Sono un venditore di prodotti e alimenti per animali domestici. Posso continuare a svolgere la mia attività? Sì, è consentita la prosecuzione dello svolgimento dell’attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di piccoli animali da compagnia e di prodotti e alimenti per animali da compagnia.
Le erboristerie rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è stata sospesa a seguito dell’adozione del Dpcm dell’11 marzo 2020? No. L’attività di erboristeria è da ritenersi assimilabile a quella del commercio di prodotti per l’igiene personale ovvero di generi alimentari.
Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto e/o prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere)? Sì, tali attività sono sospese, fatta eccezione per gli esercizi che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Resta consentito il servizio di consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
Quali sono gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che possono continuare la propria attività? In seguito all'entrata in vigore dell'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo, restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti negli ospedali e negli aeroporti, con l'obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Inoltre, restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Sono chiusi invece gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante al di fuori della rete autostradale.
I bar gli altri esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, che vendono anche prodotti commerciali consentiti, come tabacchi o quotidiani, possono restare aperti?In questi esercizi, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, mentre possono continuare le attività commerciali consentite ai sensi dell’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020.
Le aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati, anche all'interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività?
Sì, ma possono soltanto effettuare la vendita o la consegna a domicilio dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto.
La consegna a domicilio di alimenti e bevande è consentita solo alle attività di ristorazione o vale anche per le altre attività di produzione e vendita di alimenti e bevande, come per esempio un bar o una pasticceria?Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
Gli stabilimenti balneari sono soggetti a chiusura?Sì. Gli stabilimenti balneari devono restare chiusi o l’apertura deve essere sospesa, ove siano già aperti, perché sono pubblici esercizi destinati ad attività ricreative, sportive e perché sono luoghi di aggregazione.
Sono sospesi gli esercizi di ristorazione situati all’interno di strutture in cui operano uffici e servizi pubblici essenziali che richiedono la prestazione in presenza?No, per consentire ai dipendenti e agli operatori di usufruire del servizio durante i turni di lavoro, tali attività di ristorazione non sono sospese, purché garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Le concessionarie di automobili rimangono aperte?No, rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è sospesa.
Il nuovo Dpcm del 22 marzo prevede che sia sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l’altro, di prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita? Sì, è consentita, in quanto l’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 ammette espressamente l’attività di produzione, trasporto e commercializzazione di “prodotti agricoli”, consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell’allegato 1 dello stesso Dpcm “coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali”, con codice ATECO “0.1.”, per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l’apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.
Attenzione: pagina in aggiornamento in seguito all'entrata in vigore del Dpcm 22 marzo 2020 (il cui allegato 1 è stato modificato dal Dm 25 marzo 2020)
Caratteristiche dei pazienti deceduti COVID-19 positivi
L'Istituto Superiore di Sanità pubblica due volte a settimana un'analisi sui dati epidemiologici dei pazienti deceduti positivi a COVID-19 in Italia.
Caratteristiche relative al report del 24 marzo 2020:
Età media
78 anni
Età mediana
79 anni (più alta di oltre 15 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione la cui età media è di 63 anni)
Sesso
uomini 70.9%
donne 29,1%
Patologie pregresse al momento del ricovero
Pazienti con 0 patologie pre-esistenti 1,4 %
Pazienti con 1 patologia pre-esistente 21,4 %
Pazienti con 2 patologie pre-esistenti 26,1 %
Pazienti con 3 o più patologie pre-esistenti 51,2 %
Aree geografiche con la percentuale maggiore di deceduti
Lombardia con 68,5%
Emilia Romagna con il 16%
Veneto con il 4%
Liguria con il 2,7%.
Sintomi più comunemente osservati prima del ricovero nelle persone decedute
febbre 74%
dispnea 71%
tosse 39%
diarrea 7%
emottisi 1%